Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 1141 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo giudiziale definitivo non eseguito dalla pubblica amministrazione, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. La mera costituzione formale dell’amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, integra gli estremi dell’inadempimento. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è giustificato quando la sola nomina del commissario assume funzione acceleratoria e non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza divenuta definitiva, ha accertato il diritto della ricorrente a ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme liquidate, oltre alle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.

La ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha eseguito il titolo e propone ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Marche. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione di procedibilità. Il ricorso è ritenuto ammissibile perché, tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del gravame, è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, che segna il momento a partire dal quale il giudicato può essere azionato in sede di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. La pubblica amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio ne deduce l’inottemperanza e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.

Il TAR assegna all’amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero, il quale assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.

Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, l’amministrazione è condannata al pagamento, con liquidazione che tiene conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025, e con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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