Scatti stipendiali riconosciuti anche alla cessazione dal servizio a domanda (TAR Sardegna n. 358 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso del requisito anagrafico dei 55 anni di età e di quello dei 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. non innova il regime, ma ne conferma la perdurante vigenza per tutte le Forze di polizia. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera sul solo calcolo della base pensionabile e non incide sull’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha efficacia decadenziale, ma costituisce onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 57 anni di età e maturato oltre 40 anni di servizio ai fini pensionistici. Ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con l’inclusione, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’Istituto ha negato il beneficio, riconoscendo i sei scatti solo al personale cessato per limite di età, inidoneità al servizio o decesso. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sardegna, contestando la lettura restrittiva della norma e rivendicando il possesso dei requisiti anagrafici e previdenziali richiesti dal secondo comma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce, tra cui TAR Sardegna n. 686 del 2023, n. 804 e n. 810 del 2023 e n. 951 del 2023, e le fa proprie. L’orientamento è ormai assestato nel senso del riconoscimento della pretesa.

Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare Cons. Stato, sez. II, n. 10000 del 2023 e n. 10557 del 2023. La nozione di Forze di polizia è ampia e ricomprende sia gli appartenenti all’ordinamento civile sia quelli all’ordinamento militare. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. si limita a confermare l’applicazione dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto, senza restringerne la portata soggettiva.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, la questione è estranea al giudizio: la norma riguarda la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. Il Collegio esclude inoltre che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 abbia determinato la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e la conseguente limitazione del beneficio.

Sul termine del 30 giugno, il Collegio ritiene che il superamento non abbia effetto decadenziale: l’onere è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Quanto alla prescrizione, il termine quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il ricorrente ha esercitato il diritto entro tale termine, come provato dal prospetto di liquidazione e dal primo atto interruttivo versati in atti.

Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento di quanto dovuto entro 120 giorni, oltre accessori. Le spese sono compensate per metà e poste per l’altra metà a carico dell’INPS, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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