Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 1142 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato quando l’amministrazione, decorso il termine di legge, non abbia eseguito il titolo esecutivo formatosi dinanzi al giudice del lavoro. L’amministrazione che si costituisca solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non contrasta l’accoglimento del ricorso. Il giudice dichiara l’obbligo di integrale esecuzione del titolo, assegna un termine per l’adempimento e nomina commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il commissario assume le funzioni su istanza del creditore e adotta ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando la sola nomina del commissario appaia sufficiente in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ancona aveva dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme liquidate. La sentenza era stata notificata e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria.

La ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il titolo e propone ricorso per ottemperanza. Il Ministero si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale dell’8 ottobre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso e la ravvisa, essendo decorso tra la notifica della sentenza e la proposizione dell’iniziativa il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La verifica del termine costituisce il primo passaggio del percorso argomentativo, perché condiziona l’accesso al rimedio.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La decisione si fonda su un rilievo essenziale: in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inerzia difensiva dell’Amministrazione diventa così elemento confermativo dell’inadempimento.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero.

Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con richiamo a Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, e distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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