Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 1213 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, qualora sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che il titolo sia stato attuato. L’amministrazione che si costituisca solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non sottrae il ricorso all’accoglimento. Il termine assegnato per l’adempimento decorre dalla notificazione o comunicazione della decisione. La nomina del commissario ad acta è disposta sin d’ora per il caso di inutile decorso del termine. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. consegue alla ritenuta sufficienza della nomina del commissario in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Con sentenza n. 461/2025, pubblicata il 24.07.2025, il Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, ha riconosciuto alla parte ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con le modalità ivi precisate, e ha posto le spese di lite a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. La parte ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha eseguito il titolo e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale del 24 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La verifica del presupposto temporale dell’azione di ottemperanza precede quindi l’esame del merito.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e in considerazione del decorso del termine, la pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio ne trae la conseguenza dell’accoglimento e dichiara l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Quanto alle modalità dell’ottemperanza, il Tribunale assegna il termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso d’inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.
Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.