La decisione sulla richiesta di accesso agli atti non è autonomamente impugnabile (TAR Trentino-Alto Adige n. 61 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso opposto su un’istanza strumentale all’impugnazione di un diverso e autonomo provvedimento non costituisce atto lesivo autonomamente impugnabile, con la conseguenza che non è ammessa la moltiplicazione dei termini di impugnazione dell’atto sostanziale. La valutazione dell’interesse paesaggistico espressa dall’autorità preposta al vincolo integra esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione. Nel procedimento su ricorso di riesame avverso il parere tecnico negativo l’amministrazione regionale non è soggetta a onere motivazionale aggravato quando conferma la valutazione sfavorevole e non si discosta dal parere tecnico, mentre l’aggravamento è dovuto all’accoglimento della richiesta in difformità dal parere reso in sede istruttoria. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto al profilo di legittimità e non si estende al merito della scelta amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’alpeggio e titolare dell’attività di pascolo in una zona collocata all’interno di un parco naturale e in parte in un sito della rete Natura 2000, ha per anni richiesto l’autorizzazione alla realizzazione di una strada di servizio per l’accesso con mezzi agricoli. La Conferenza dei servizi competente in materia ambientale, dopo aver comunicato i motivi ostativi, ha espresso parere negativo. Contro tale parere il ricorrente ha proposto ricorso per riesame alla Giunta provinciale, che lo ha respinto con delibera motivata punto per punto.

Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al giudice amministrativo la delibera di rigetto, il parere negativo e la comunicazione dei motivi ostativi, deducendo tre censure per difetto di motivazione, violazione delle regole sulla cooperazione procedimentale e omessa considerazione dei pareri favorevoli espressi in corso di istruttoria. La provincia si è costituita chiedendone il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il collegio premette che il ricorso si rivolge avverso la decisione assunta su un ricorso amministrativo di riesame, con la conseguenza che i motivi non dedotti in quella sede sono inammissibili per tardività. Viene richiamato il principio, sostenuto anche da precedenti dello stesso tribunale e da Cons. Stato n. 8678/2023 e Cons. Stato n. 10230/2022, secondo cui possono essere esaminati solo i vizi già prospettati in sede amministrativa, salvo che il termine per impugnare l’atto originario non sia ancora decorso, per evitare l’elusione dei termini decadenziali.

Il tribunale distingue poi la natura dei due rimedi: il ricorso amministrativo consente valutazioni di merito, mentre il giudizio di legittimità non può sindacare l’opportunità della scelta, dovendo arrestarsi al controllo di legittimità. Sul punto la Corte richiama il principio di jus receptum richiamato da Cons. Stato n. 6093/2023, che qualifica gli atti dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione.

Passando al primo motivo, il collegio respinge l’invocazione dell’onere motivazionale aggravato desunto da Cons. Stato n. 5009/2021. La sentenza citata afferma bensì la tutela del paesaggio culturale formato dall’interazione tra uomo e ambiente, ma riguarda un caso profondamente diverso, di recupero di un alpeggio da anni abbandonato mediante ripristino di un tracciato esistente, e soprattutto una fattispecie in cui l’amministrazione andava in senso contrario ai pareri tecnici negativi. Nel caso in esame, al contrario, la regione ha confermato il parere negativo e concluso per la insostenibilità paesaggistica dell’opera, cosicché non vi era difformità dal parere istruttorio e il solo confronto con le censure proposte era sufficiente.

Quanto all’argomento che il decreto di istituzione del parco consentirebbe in astratto la realizzazione di strade di servizio, esso risulta non dedotto nella fase amministrativa e comunque infondato: la previsione condiziona l’opera alla sua necessità per la conduzione agricola, mentre l’alpeggio è coltivato da decenni ed è già raggiungibile da un tracciato esistente e da una teleferica. La doglianza sulla violazione della leale collaborazione è respinta sul rilievo che la norma invocata disciplina la sola sessione semplificata e asincrona della Conferenza, non tenuta nella specie.

Infine il terzo motivo, relativo all’omesso esame dei pareri favorevoli, è dichiarato infondato: la regione si è confrontata con il piano di gestione dell’alpeggio e ha ritenuto che le misure di mitigazione non compensassero le escavazioni in roccia previste sui versanti, valutazione priva di illogicità o travisamento. Il ricorso è quindi respinto in parte come inammissibile e in parte come infondato, con condanna del ricorrente alle spese per il 2000 euro oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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