Conformità del piano urbanistico al PTC prevale sulle aspettative edificatorie (TAR Marche n. 77 del 08.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Territoriale di Coordinamento è vincolante per il pianificatore comunale, che deve uniformare ad esso il proprio strumento urbanistico ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 1150/1942. Le prescrizioni del PTC in materia di fasce di continuità naturalistica non si traducono in divieti assoluti di edificazione, ma il loro carattere non vincolante non impone al Comune di sfruttare ogni margine di edificabilità né obbliga la Provincia a condividere le scelte comunali. L’adeguamento del PRG ai rilievi provinciali, con riduzione dell’edificabilità di un’area ricadente nella fascia, costituisce esercizio legittimo della discrezionalità urbanistica e non richiede motivazione rafforzata, salvo che emergano posizioni giuridiche differenziate. Il riconoscimento di un ampliamento modesto ai sensi dell’indirizzo del PTC va valutato con riferimento alla singola area e non alla totalità delle aree produttive del territorio comunale.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare destinato da decenni alla produzione di manufatti in cemento, comprensivo di un capannone e di un ampio piazzale utilizzato per il deposito e la lavorazione all’aperto. Nel 2017 alcune varianti puntuali al PRG avevano attribuito all’area la destinazione produttiva D1-1, resa possibile da un parere provinciale formalmente favorevole ma sostanzialmente confermativo dei rilievi già espressi nel 2008.
Con la variante generale approvata nel 2024 il Comune, adeguandosi al parere della Provincia di Ancona, ha ridotto l’area di sedime delle attività e ha riportato il piazzale a verde privato non edificabile, in quanto ricadente nella fascia di continuità naturalistica prevista dal PTC. La società ha impugnato la delibera deducendo contraddittorietà, travisamento del PTC, violazione dell’art. 26 della legge regionale n. 34/1992 e degli artt. 29 e 35 della legge n. 47/1985, valorizzando il condono edilizio del piazzale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dal valore del PTC. La tesi secondo cui il piano provinciale non avrebbe efficacia vincolante è giudicata singolare: l’art. 6, comma 2, della legge n. 1150/1942 impone ai Comuni di uniformare il PRG al piano territoriale, e la stessa previsione del parere provinciale di conformità previsto dall’art. 26, comma 3, della legge regionale n. 34/1992 ne conferma la cogenza, come ribadito dal Consiglio di Stato n. 4639/2022.
Il Collegio precisa tuttavia che non tutte le prescrizioni del PTC hanno il medesimo grado di vincolatività e che un indirizzo di tutela non si traduce in divieto assoluto. Da ciò non deriva però che il Comune debba necessariamente incrementare le aree edificabili o che la Provincia debba condividere le scelte comunali. La presenza di indirizzi non vincolanti non restringe il potere di pianificazione generale né impone una motivazione rafforzata, salvo che sussistano posizioni giuridiche differenziate.
Quanto alla vicenda dei rapporti tra Comune e Provincia, il Tribunale ricostruisce un contenzioso risalente al 2008, definito con la sentenza in rito n. 456/2024. La Provincia ha sempre espresso pareri negativi sulla riduzione della fascia, mentre il Comune, pur consapevole della non conformità della destinazione impressa nel 2017, aveva rinviato la soluzione alla variante generale. L’adeguamento finale ai rilievi provinciali rende quindi motivato il “peggioramento” della destinazione, che fa premio sulle esigenze imprenditoriali, peraltro solo declamate.
Sul secondo e terzo motivo, il Collegio riconosce che PTC e art. 29 della legge n. 47/1985 attribuiscono al Comune il potere di derogare motivatamente agli indirizzi sovraordinati per comprovate esigenze produttive o per raccordare insediamenti condonati, senza che da ciò nasca in capo ai privati alcun diritto oltre la mera aspettativa di fatto. La modestia dell’ampliamento va valutata con riferimento alla singola area: applicando gli indici della zona D1, l’edificazione aggiuntiva supererebbe di molto il manufatto esistente, escludendo la qualificazione. Il parere provinciale resta in parte vincolante e l’accoglimento di un’osservazione in fase di adozione non genera alcuna aspettativa qualificata alla conferma in sede di approvazione finale.
Nota della Redazione
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