Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e dovere d’ufficio della P.A. (TAR Puglia n. 1284 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del giudice ordinario e non consente la cognizione di domande ulteriori correlate al giudicato stesso. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. destinataria e per i suoi rappresentanti e funzionari. A fronte della mancata ottemperanza non contestata, l’inadempimento si ritiene provato ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina quindi l’esecuzione nel termine fissato e nomina, per l’ipotesi di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accoglimento della domanda di riconoscimento del beneficio economico della Carta Elettronica del Docente, pari a € 500,00 annui ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di € 2.500,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva ed è stata notificata all’Amministrazione. Poiché il Ministero non aveva né corrisposto il bonus né messo a disposizione la carta, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR, deducendo la violazione degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione: il rimedio è quello dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è quindi circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato, restando esclusa la cognizione di ogni altra domanda correlata.
Il TAR ribadisce che l’ottemperanza è esperibile a prescindere dalle disposizioni sull’esecuzione civile, data la diversità ontologica delle due azioni, e che l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione, i suoi rappresentanti e i funzionari.
Sul piano del rito, il Collegio verifica la regolarità della notifica e il rispetto del dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., nonché del disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., essendo la sentenza munita di attestazione di cancelleria sulla valenza di cosa giudicata. Ricorrono inoltre i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, essendo decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, l’Amministrazione non ha specificamente contestato l’inadempimento: la circostanza si ritiene pertanto provata ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm. Il Ministero va conseguentemente condannato a dare completa esecuzione, per la sorte capitale oltre rivalutazione e interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica, facendo salvi eventuali pagamenti nel frattempo effettuati.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia il TAR nomina commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e art. 26 cod. proc. amm., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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