Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 867 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Esso resta tuttavia limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso. A fronte del giudicato, l’Amministrazione che non eccepisca né dimostri l’avvenuto adempimento delle obbligazioni da esso scaturite va condannata a dare integrale esecuzione, entro un termine assegnato dal giudice. La richiesta nomina del Commissario ad acta può essere riservata all’eventualità del protrarsi dell’inadempimento oltre il termine.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3609/2023 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, pubblicata il 18 dicembre 2023. Quel provvedimento aveva accolto il ricorso della docente, dichiarando il suo diritto al beneficio economico della c.d. “Carta docente” nella misura di 500,00 euro annui per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, e aveva condannato il Ministero a garantirne la fruizione mediante accredito sulla carta, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 2 gennaio 2024, era passata in giudicato. Lamentando il persistente inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha proposto ricorso notificato il 21 febbraio 2025 e depositato il 1° marzo 2025. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza allegare alcun adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua anzitutto il perimetro del rimedio. La pretesa è azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il Tribunale precisa però che tale giudizio è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e che resta estranea alla cognizione ogni ulteriore domanda a esso correlata.
Il Collegio verifica poi i presupposti dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il titolo è stato trasmesso in copia attestata conforme in data 2 gennaio 2024, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La sentenza del giudice del lavoro ha inoltre comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., come da attestazione del 13 dicembre 2024.
Nel merito dell’ottemperanza, il Tribunale rileva che l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo giudiziale né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia serbata. Su tale presupposto ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente.
Quanto alla nomina del Commissario ad acta, il Collegio la riserva all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine. La scelta si fonda sul comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione di sentenze di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Il Tribunale dispone infine l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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