Legittimo il divieto di sosta per ragioni di sicurezza stradale (TAR Puglia n. 872 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza comunale che modifica la disciplina della sosta costituisce atto amministrativo generale, privo di destinatari determinati a priori e di effetti diretti verso soggetti specifici, e non richiede pertanto l’applicazione degli istituti partecipativi di cui all’art. 7 legge n. 241/1990. Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti di regolazione della sosta è limitato al riscontro delle fattispecie di macroscopica irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento di fatto. L’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale prevale sull’interesse legittimo privato oppositivo, purché l’atto sia coerente e conforme alla disciplina del codice della strada. Il pregiudizio economico lamentato dall’esercente commerciale deve essere provato e specificato, non soltanto paventato in modo generico.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un bar-gelateria, impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Molfetta aveva modificato la disciplina della sosta in un tratto di via Giovinazzo compreso tra due vie cittadine e una piazza. I nuovi divieti di sosta, secondo la tesi attorea, avrebbero arrecato pregiudizio alla gestione dell’esercizio per la paventata diminuzione potenziale di affluenza dei clienti.

Il ricorso articolava plurime censure: violazione degli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 285/1992, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di correttezza, buona amministrazione e imparzialità di cui all’art. 1 legge n. 241/1990 e all’art. 97 Cost., lesione della libera iniziativa economica, violazione del principio di proporzionalità e omessa comparazione degli interessi. Il Comune si costituiva e resisteva, evidenziando di aver adottato l’atto previa adeguata istruttoria e nel rispetto delle norme vigenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, muovendo dalla qualificazione dell’atto impugnato. L’ordinanza impugnata, in applicazione dei presupposti del codice della strada, ha imposto taluni divieti di sosta per meglio disciplinare la circolazione. Si tratta di atto amministrativo generale che, ex se, non richiede l’applicazione di alcun istituto partecipativo, non avendo destinatari determinati a priori né effetti diretti verso alcun soggetto specifico, con espresso richiamo all’art. 7 legge n. 241/1990.

Nel merito, i giudici hanno rilevato la sussistenza dei presupposti di fatto, lo svolgimento di appropriata istruttoria e l’adeguatezza della motivazione. L’interesse pubblico perseguito è quello di migliorare la circolazione stradale in loco, mentre non è apprezzabile alcuna irragionevolezza nella scelta dell’amministrazione, né il difetto di proporzionalità paventato dal ricorrente.

Quanto al pregiudizio, il Collegio ha osservato che la società lamenta un danno astratto, conseguente a una asserita ma non meglio precisata potenziale diminuzione della clientela. Il pregiudizio è stato solo paventato in modo generico e non provato. L’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale è prevalente rispetto all’interesse legittimo privato oppositivo, quando l’atto dell’amministrazione sia coerente e conforme alla disciplina del codice della strada.

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il sindacato sugli atti di regolazione della sosta è limitato al riscontro di macroscopica irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento di fatto (Cons. St., sez. V, 5 luglio 2017, n. 3285). Nel caso concreto tali situazioni limite non si ravvedono: la via è strada urbana ad alta intensità di traffico; la presenza di esercizi commerciali incentiva la sosta in strada; tale condotta riduce l’ampiezza della carreggiata e crea ostacoli ai veicoli in transito e in uscita dai condomini, privi di visibilità sufficiente per la manovra.

Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che, proprio nell’area antistante il tratto di strada in cui è ubicato l’esercizio, è presente un’ampia area di parcheggio, anche a servizio dello stadio comunale, che consente la sosta in sicurezza e gratuita agli avventori. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese di giudizio liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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