Carta docenti e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1487 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La sentenza del giudice del lavoro che condanna il Ministero all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti è titolo idoneo, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, all’accoglimento della domanda di esecuzione. La penalità di mora può essere applicata anche con riferimento a un’obbligazione di facere, ove il valore economico della prestazione sia precisamente determinato. In caso di inutile decorso del termine assegnato, va nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in suo favore della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per un valore di € 1.000,00.
La sentenza del giudice ordinario risultava passata in giudicato e notificata all’amministrazione. Oltre alla domanda principale di esecuzione, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che sussistono tutte le condizioni per l’esercizio dell’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La sentenza del giudice ordinario è munita di attestazione di passaggio in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’avvenuto adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha osservato che l’istituto ha finalità sanzionatoria e compulsoria. La condanna riguarda un’obbligazione di facere (l’emissione dei buoni elettronici), ma è assimilabile a una condanna pecuniaria, essendo il valore economico della prestazione precisamente determinato. È stata quindi fissata una somma pari agli interessi legali sul valore complessivo del beneficio, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento, entro il limite massimo del 10% del valore della sorte capitale.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte. Il Collegio ha ricordato che la mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in misura ridotta del 50%, trattandosi di ricorso seriale, in considerazione del riferimento a un precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5859/2025.
Nota della Redazione
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