Ottemperanza al giudicato e astreinte negata per la crisi della finanza pubblica (TAR Campania n. 1726 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento della pubblica amministrazione al giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è applicazione automatica: alla manifesta iniquità del codice di rito civile si aggiunge il limite autonomo delle altre ragioni ostative. Spetta al giudice dell’ottemperanza, in esercizio di ampio potere discrezionale, valutare le circostanze addotte dal debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono integrare ragione ostativa idonea a escludere la condanna all’astreinte.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Campania, sede staccata di Salerno, per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Giudice del Lavoro di Avellino. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per quattro anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione all’attivazione per l’importo indicato e al pagamento delle spese di lite.
Il titolo era stato notificato all’amministrazione e risultava passato in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale, con assegnazione di termine, nomina del commissario ad acta e condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.. È altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è fondato. Le statuizioni del titolo, correttamente notificate e passate in giudicato, non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento espresso dal TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023 e, in tema di onere della prova dell’adempimento, dalle Sezioni Unite civili n. 13533 del 2001.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notifica. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con il compito di provvedere al pagamento entro il successivo termine di sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà curare l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento. Trattandosi di dipendente pubblico interno, non è previsto alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione delle difficoltà del debitore pubblico legate a vincoli normativi e di bilancio. Alla luce di tale orientamento, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna al pagamento della penalità. Il ricorso è accolto nei termini indicati, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.