Accesso agli atti e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 633 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: in assenza di repliche o diverse richieste avversarie, vige il principio dispositivo in senso ampio. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, che assorbe ogni questione di merito e ogni eccezione in rito non esaminata.
Il Fatto
Una società operante nel settore chimico, nel 2007, cedeva un compendio immobiliare situato nel territorio comunale a un’altra società, che assumeva l’obbligo di eseguire l’intervento di bonifica già avviato e rilasciava a favore del Comune alcune polizze fideiussorie a garanzia dell’adempimento. A fronte del ritardo nell’esecuzione delle attività di bonifica, il Comune si rivolgeva alla cedente, la quale, contestando ogni responsabilità, chiedeva con istanza del 7.7.2024 l’ostensione delle fideiussioni rilasciate dall’acquirente.
Ottenuta nel mese di agosto copia di una polizza e dell’appendice n. 4 di altra polizza, la società cedente, con istanza del 29.11.2024, richiedeva le appendici attestanti la perdurante validità della garanzia. Formatosi il silenzio-diniego, la società ha adito il TAR per l’annullamento e per la condanna del Comune al rilascio. Nel corso del giudizio l’ente depositava una nota di riscontro del 25.02.2025, trasmettendo anche l’appendice n. 3. A quel punto la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente, nella memoria conclusiva, ha espressamente dichiarato di non avere più alcun interesse alla definizione nel merito e ha concluso per l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune, dal canto suo, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Il Tribunale aderisce alla giurisprudenza secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il richiamo è a Consiglio di Stato, Sez. II, 16/07/2024, n. 6379.
Il fondamento è processuale: nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste avversarie, vige il principio dispositivo in senso ampio. La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e, dichiarando di non avere interesse, provoca la presa d’atto del giudice, privo del potere di procedere d’ufficio.
La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento delle ulteriori questioni, compresa l’eccezione di irricevibilità per tardività formulata in via subordinata dal Comune. Quanto alle spese, il Collegio le compensa in ragione della peculiarità della vicenda oggetto di causa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.