Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1883 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, costituisce posizione sostanziale suscettibile di tutela in sede di ottemperanza ex art. 112 e ss. cod. proc. amm.. Accertato il silenzio dell’Amministrazione e l’assenza di adempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni. Alla scadenza del termine, in caso di ulteriore inerzia, opera la nomina del Commissario ad acta. Il rispetto del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integra condizione di procedibilità del ricorso. Il fatto non specificamente contestato si intende provato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Messina, con sentenza n. 1044 del 25 maggio 2024, il riconoscimento del diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’anno scolastico 2021/2022, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a costituirla e ad accreditare la somma di € 500,00, oltre interessi legali.

Passata la sentenza in giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato l’11 dicembre 2024, deducendo che l’Amministrazione era rimasta inerte sul pagamento del titolo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mera forma, senza allegare alcuna prova dell’adempimento. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 22 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il presupposto processuale dell’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 alla data di spedizione in decisione del ricorso. Entrambe le condizioni risultano integrate.

Sul piano del merito, il Collegio ha rilevato il silenzio serbato dal Ministero in ordine all’eventuale adempimento. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha contestato in modo specifico l’assunto della ricorrente. Il Tribunale ha quindi ritenuto provato il fatto non contestato, richiamando il principio espresso dal CGARS, Sez. giurisdizionale, n. 703 del 24 ottobre 2011.

Accertato l’inadempimento, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato al Ministero di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, o dalla notifica di parte se antecedente.

Per il caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato Commissario ad acta il Dirigente dell’USR per la Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in possesso delle competenze idonee all’espletamento dell’incarico. Il Commissario provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa in € 350,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, unitamente alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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