Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Puglia n. 559 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Esso è tuttavia limitato alla stretta esecuzione del giudicato di cui si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Accertato il persistente inadempimento e non contestato l’adempimento, il TAR ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio, riservando la nomina del Commissario ad acta all’eventualità del protrarsi dell’inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, aveva adito il Tribunale di Trani – Sezione Lavoro per ottenere l’accertamento del diritto al beneficio della c.d. “Carta del docente”. Con sentenza n. 63/2024, pubblicata il 15 gennaio 2024, il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto al bonus di euro 500 per ciascuna annualità di servizio e condannato il Ministero all’attribuzione della Carta Docente per un valore complessivo di euro 1.000,00.

La sentenza passava in giudicato, come da certificazione del 30 settembre 2024. Non ottenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’ordine di esecuzione del titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito senza eccepire l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica in via preliminare l’azione ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è però circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato: resta esclusa la cognizione di ogni altra domanda a esso correlata.

Il TAR verifica i presupposti processuali. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’Amministrazione in copia attestata conforme il 14 giugno 2024, con conseguente integrazione del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La valenza di cosa giudicata è comprovata dalla certificazione del 30 settembre 2024, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.

Nel merito, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale né ha fornito giustificazioni sull’inerzia serbata. Su tale presupposto il Collegio ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura di parte se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.

La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri dopo il termine assegnato. La decisione tiene conto del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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