Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 15444 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’esecuzione del titolo e, ove l’Amministrazione non abbia adempiuto entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo e si commisura agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il compenso commissariale non è dovuto quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 1854/2023 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Con quella decisione è stato dichiarato il suo diritto al riallineamento della carriera ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 399/1988, all’inserimento nella fascia stipendiale 21-27 anni con anzianità di 23 anni, 9 mesi e 27 giorni dal 1.9.2007, e il Ministero è stato condannato al pagamento di € 35.902,20 a titolo di differenze retributive, oltre ratei, interessi e rivalutazione.
Il titolo esecutivo è stato regolarmente notificato all’Amministrazione. Decorso il termine legale senza adempimento, l’interessata propone ricorso per l’esecuzione, eventualmente mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero riferisce l’adozione del decreto di ricostruzione della carriera e il positivo riscontro della Ragioneria territoriale, ma alla camera di consiglio del 22 settembre 2026 non risulta alcun pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la domanda come volta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Verifica che il titolo sia stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata e che sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Risulta per tabulas che l’Amministrazione non abbia proceduto al pagamento delle somme dovute. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato, con assegnazione del termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del Lazio. Questi assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreintes, il ritardo maturato giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le penalità decorrono però dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini fissati in dispositivo e si commisurano agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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