Sconti tariffari strutture accreditate limitati al triennio 2007-2009 (C.G.A.R.S. n. 145 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli sconti forfettari previsti dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 a carico delle strutture private accreditate hanno carattere transitorio e trovano applicazione entro il solo triennio 2007-2009. La norma finanziaria disciplina espressamente la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per quel triennio, sicché la sua efficacia non può essere estesa oltre il termine ivi indicato. Il d.l. n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, non ha prorogato la disposizione sullo sconto forfettario. La struttura sanitaria accreditata che abbia subito l’applicazione dello sconto oltre il triennio ha interesse all’annullamento del contratto di budget nella parte in cui ha dato applicazione agli sconti sulle fatturazioni. Il budget è nozione omnicomprensiva e legittimamente ricomprende i contributi previdenziali.

Il Fatto

La struttura sanitaria, accreditata per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del servizio sanitario regionale nel territorio della Provincia di Trapani, impugnava davanti al TAR Sicilia il contratto di assegnazione del budget per l’anno 2009 e gli atti presupposti, contestando l’insufficienza del budget assegnato e la sua difformità rispetto ai parametri regionali. Con successivo ricorso per motivi aggiunti censurava anche il contratto di budget per l’anno 2010 e la delibera aziendale di integrazione del budget 2009, dolendosi, tra l’altro, dell’applicazione degli sconti tariffari e dell’inclusione dei contributi previdenziali negli aggregati provinciali.

Il TAR adito, con la sentenza n. 1658/2022, respingeva tutti i motivi del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese. Proponeva quindi appello la struttura sanitaria, censurando l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado in relazione ai motivi respinti e riproponendo le doglianze sul quinto, sesto e settimo motivo del ricorso introduttivo, sul diciassettesimo e dodicesimo motivo dei motivi aggiunti e sull’undicesimo motivo del ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che, a fronte della rinuncia al primo motivo d’appello, il gravame è improcedibile in quella parte per sopravvenuta carenza di interesse. Ne consegue il parziale passaggio in giudicato della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni sui motivi non riproposti, che restano definitivamente coperte.

Sul nucleo centrale della controversia il C.G.A.R.S. ritiene fondati il sedicesimo e il diciassettesimo motivo dei motivi aggiunti, riproposti con il secondo e terzo motivo d’appello. Richiamando la propria giurisprudenza (C.G.A.R.S. n. 489 del 2023 e n. 80 del 2023), il Collegio afferma che gli sconti di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 non si applicano oltre il triennio 2007-2009, poiché la disposizione disciplina espressamente la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per quel solo periodo.

L’argomentazione si fonda sulla Corte costituzionale n. 94 del 2009, che nello scrutinio di ragionevolezza ha valorizzato il carattere transitorio della norma, e sulla conferma della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 22742 del 2024; sez. VI n. 27007 del 2021; sez. III n. 10582 del 2018; sez. VI n. 3175 del 2022), per la quale lo sconto è limitato al triennio. Si osserva inoltre che il d.l. n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, ha disciplinato la proroga di termini senza prorogare la disposizione sullo sconto forfettario.

Il Collegio richiama infine l’art. 79 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, che ha imposto l’adeguamento delle tariffe secondo i costi standard, superando la tariffazione forfettaria in ragione della sua inadeguatezza rispetto all’art. 97 Cost. e alla tutela della salute ex art. 32 Cost. (Cons. Stato n. 439 del 2017; Cons. Stato n. 6522 del 2021).

Il quarto motivo d’appello, sull’inclusione dei contributi previdenziali negli aggregati, è invece respinto: il budget ha carattere omnicomprensivo (parere n. 151 del 2024, parere n. 295 del 2017, C.G.A.R.S. n. 531 del 2021 e n. 1064 del 2022). Il quinto motivo, sulla sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione, è inammissibile per difetto di interesse, non risultando alcuna sospensione e non potendo dedursi censure ipotetiche. L’appello è quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento in parte qua del contratto impugnato ove ha applicato gli sconti tariffari, e le spese del doppio grado sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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