Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 15913 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, di difficoltà pratica o di ordine economico e finanziario, residuando in capo ad essa una discrezionalità limitata al solo quomodo dell’attuazione. Nel giudizio di ottemperanza il thema decidendum consiste nella verifica della corretta attuazione del dictum giudiziale e, dunque, nell’accertamento se il soggetto obbligato vi abbia dato puntuale esecuzione. L’inerzia serbata dall’amministrazione, che si costituisca in giudizio solo formalmente senza contestare i fatti dedotti dal ricorrente, integra il presupposto dell’inottemperanza. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con cui era stato riconosciuto il suo diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata in proporzione ai periodi di effettivo servizio svolti alle dipendenze del Ministero con contratti a tempo determinato, oltre interessi di legge e spese di lite liquidate in favore del procuratore antistatario.

La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero resistente, che tuttavia non vi ha dato alcuna esecuzione, nemmeno parziale. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio solo formalmente, senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’amministrazione, pur essendosi costituita, non ha fornito alcun elemento dal quale desumere l’avvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda. Ne deriva che i fatti rappresentati dal ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme liquidate non risultano contestati e che l’inerzia del Ministero integra il presupposto dell’inottemperanza, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 22 maggio 2023.

Il percorso argomentativo si fonda sulla funzione stessa del giudizio di ottemperanza, diretta a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. Il Collegio richiama Corte cost. n. 419 del 1995, secondo cui l’obbligo di conformarsi al giudicato consiste nell’attuazione di quel risultato pratico e tangibile riconosciuto come giusto e necessario dal giudice.

L’oggetto del giudizio consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato, ai sensi degli art. 34, comma 1, lett. e, e art. 112, comma 1, c.p.a., e dunque nell’accertamento se il soggetto obbligato abbia dato puntuale esecuzione alla sentenza. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012 e, quanto all’obbligo generale di esecuzione, Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 2015, che esclude ogni discrezionalità dell’amministrazione sull’an e sul quando, residuando solo un margine limitato sul quomodo.

Applicando tali principi, la verifica dell’esatto adempimento dà esito negativo, stante l’inerzia del Ministero. Il ricorso è pertanto accolto: il Collegio ordina l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, oltre al pagamento degli interessi legali e del contributo unificato, ove le somme non siano già state corrisposte.

In accoglimento della richiesta del ricorrente, il Collegio dispone che, alla scadenza del termine e in caso di perdurante inerzia, si insedi quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza diritto al compenso e con facoltà di delega, con obbligo di provvedere ad istanza di parte entro ulteriori trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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