Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 779 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che abbia accertato l’obbligo della pubblica amministrazione di riconoscere un beneficio economico al dipendente, è suscettibile di esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza disciplinato dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione e la perdurante inesecuzione del giudicato, ordina l’adozione degli adempimenti necessari entro un termine perentorio. Ove l’inerzia prosegua, nomina un commissario ad acta con il compito di provvedere in luogo dell’amministrazione inadempiente, ponendo il relativo compenso a carico dell’ente. La competenza è individuata secondo l’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Trib. Frosinone, Sez. Lavoro, n. 530/2023 del 3 maggio 2023, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’attivazione della carta per l’importo di euro 1.000,00.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata il 12 marzo 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito; il passaggio in giudicato è attestato dall’ufficio competente il 19 marzo 2025. Ritenendo che l’amministrazione non avesse ottemperato, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, da distrarre in favore delle procuratrici antistatarie. Il Ministero si è costituito con atto di puro stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., verificando poi l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza. Sotto questo profilo ha ritenuto integrato il presupposto del passaggio in giudicato, accertato con idonea certificazione dell’ufficio, e maturato il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nessun dubbio ha poi ravvisato sulla ricomprensione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato fra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio ottemperativo. La norma dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è indeed prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Ministero non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, adottando gli adempimenti finalizzati al riconoscimento degli importi nei modi e nella misura indicati nella pronuncia, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione.
In conformità alle richieste della parte, è stato nominato fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o in altro funzionario da lui delegato. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico del Ministero, salvo conguaglio e previa relazione documentata sull’attività svolta.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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