Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4499 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario si fonda sulla documentata inerzia dell’ente, non contestata in giudizio. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione al titolo entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La nomina può cadere su un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, senza liquidazione di compenso, quando le funzioni commissariali si innestano su competenze già istituzionalmente attribuite. Resta fermo il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorso il quale l’esecuzione può essere azionata.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 4177 pubblicata il 23 ottobre 2024, che ha accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti e ha condannato l’amministrazione al pagamento della somma di euro 1.297,86 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.

Il titolo, notificato il 3 febbraio 2025, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 2 aprile 2026, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del rimedio: l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e la rituale notificazione. La vicenda processuale conferma tutti gli elementi, poiché il titolo è stato notificato e non impugnato e la cancelleria ha attestato la definitività.

Il Collegio rileva che la pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’inerzia, quindi, resta non contestata e integra il presupposto dell’ottemperanza.

Da qui la condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il termine è funzionale a consentire all’ente di attivare le procedure di spesa senza ulteriori dilazioni.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà entro i sessanta giorni successivi un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie comunque denominate.

Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *