Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4751 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, è fondato quando la pretesa creditoria è documentata e l’amministrazione non contesta l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine congruo e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad Acta. La nomina del commissario in capo a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non dà luogo a liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 4282, pubblicata il 09.10.2025, che ha condannato l’amministrazione al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 5.179,33 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il titolo, notificato il 15.10.2025, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 09.03.2026, ed è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato la domanda alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali. La questione giuridica centrale riguarda la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento: esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, decorrenza del termine dilatorio e inerzia dell’amministrazione.

La pretesa fatta valere è risultata adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale condotta processuale ha reso non controversa la sussistenza dell’inottemperanza.

Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso e condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Il termine è modulato in funzione della struttura amministrativa chiamata a dare attuazione al giudicato.

Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad Acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Al commissario è affidato il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa e coordinandosi con le amministrazioni interessate. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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