Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4752 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione quando questa non contesti l’allegato inadempimento e condanna la stessa a dare completa esecuzione al titolo entro il termine stabilito. Decorso inutilmente tale termine, è nominato Commissario ad Acta il dirigente già preposto alla gestione della spesa pubblica del settore interessato, con esclusione di alcun compenso in ragione delle funzioni pubbliche svolte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero al pagamento di una somma a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA) per i periodi di cui è causa, oltre interessi e spese. Il titolo è stato notificato in data 06.03.2025 ed è rimasto inadempiuto.
Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 15.05.2026, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma regolatrice del giudizio di ottemperanza e verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Elemento decisivo è l’inadempimento dell’Amministrazione. A fronte dell’allegazione della ricorrente, l’amministrazione intimata, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale condanna quindi l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura della ricorrente, un Commissario ad Acta.
La nomina è effettuata, sin d’ora, nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, potendo avvalersi della struttura organizzativa regionale. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari; il dispositivo ne determina l’importo per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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