Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 1135 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente il termine, è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dall’creditore con propria istanza e provvede entro il termine fissato. L’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non è dovuto quando la sola nomina del commissario assolve funzione acceleratoria dell’adempimento. La condanna alle spese è giustificata quando l’inadempimento non è contestato al momento della proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il giudice del lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza n. 580/2024, ha accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione delle somme indicate, con le modalità ivi precisate, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese di lite.
Formatosi il giudicato, come attestato dalla cancelleria, e decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dopo la notifica della sentenza, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione. Quest’ultima si è costituita con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza e la proposizione dello stesso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condizione di proponibilità risulta quindi integrata.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già eventualmente corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento: la sola nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., anche tenuto conto di quanto statuito da Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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