Ottemperanza al giudicato sul beneficio dell’art. 1 comma 121 l. 107/2015 (TAR Marche n. 216 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla condanna al pagamento di somme, una volta decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notificazione del titolo esecutivo. Le mere argomentazioni difensive della pubblica amministrazione, prive di effettive ragioni di diritto sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, non ostano all’accoglimento. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, la cui funzione è attivabile solo su istanza del creditore. L’inottemperanza non contestata al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza passata in giudicato, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione, e alla rifusione delle spese di lite.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria, e non essendo intervenuto il pagamento, la ricorrente agisce per l’ottemperanza, limitando la pretesa alla sola sorte capitale. Il Ministero si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva e prima della proposizione del gravame è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato non è stato eseguito per la parte di interesse della ricorrente. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine già richiamato, le difese dell’amministrazione non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, nei limiti della pretesa azionata, cioè per la sola parte relativa alla condanna al pagamento della sorte capitale, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. La liquidazione tiene conto della natura seriale del giudizio rispetto ad altri incardinati presso lo stesso Tribunale dai medesimi legali.
Nota della Redazione
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