Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del Commissario ad acta (TAR Marche n. 455 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 senza che sia intervenuta l’esecuzione. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, conferma la fondatezza del ricorso. Accertato l’inadempimento, il Tribunale assegna un termine per provvedere e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. L’Amministrazione inottemperante è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza, aveva dichiarato il diritto della ricorrente — docente — di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Per l’effetto aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’adozione degli atti necessari ad assicurare il godimento del beneficio, mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre rivalutazione e interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e alla rifusione delle spese.
Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato. La ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce per ottenere il pagamento delle somme liquidate, chiedendo l’assegnazione di un termine e la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale si costituiscono con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. La stessa è affermata sul rilievo che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura regionale.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’inadempimento non essendo controverso al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al relativo pagamento, liquidato in € 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.