Ritardo conclusione concorso e onere prova nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 5742 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in applicazione degli artt. 64, comma 4, e 115, comma 1, c.p.a., i fatti allegati come fondanti la pretesa e non contestati dall’amministrazione resistente devono ritenersi provati. Vigendo il principio dispositivo con metodo acquisitivo, ove la documentazione sui fatti di causa sia nella disponibilità dell’amministrazione, questa è onerata della relativa produzione e il suo inadempimento, nonostante i reiterati ordini istruttori del giudice, non può pregiudicare la parte ricorrente. La violazione dei termini di conclusione del procedimento concorsuale, previsti dall’allegato al D.M. n. 488 del 7 novembre 1997 in attuazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, integra il presupposto del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nelle differenze stipendiali, con interessi e rivalutazione. Il danno non patrimoniale da mera inerzia amministrativa non è risarcibile, ove non leda diritti fondamentali, non derivi da reato e non sia provato.
Il Fatto
La parte appellante ha partecipato al concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale, indetto dal Ministero della Giustizia nel 2001, risultandone vincitrice. La graduatoria è stata approvata solo nel 2006 e l’immissione in servizio è avvenuta nel 2008, con stipula del contratto in aprile.
Dopo aver agito nel 2011 per l’accertamento della violazione dei termini e per il risarcimento, la parte ha visto rigettare il ricorso dal TAR Lazio, che aveva ritenuto non provato il rapporto di lavoro. Da qui l’appello, incentrato sull’erronea applicazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. Il Ministero, ritualmente citato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il motivo. Il primo giudice non ha fatto buon governo dei principi che distribuiscono l’onere della prova nel processo amministrativo. Le circostanze poste a fondamento della pretesa — data di indizione del concorso, durata, partecipazione, ritardo nel conferimento dell’incarico — non sono state contestate dall’amministrazione in primo grado e vanno quindi ritenute provate ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 115, comma 1, c.p.a..
La Corte valorizza il principio dispositivo con metodo acquisitivo. Poiché la documentazione era certamente nella disponibilità del Ministero, questi era onerato della produzione ed è rimasto inadempiente nonostante i reiterati ordini istruttori. Il primo giudice, dopo averli disposti, ha immotivatamente desistito dall’approfondimento. La pretesa, così come prospettata, deve quindi ritenersi sufficientemente acquisita nei suoi elementi essenziali.
Nel merito, la Corte accerta la violazione dei termini fissati dall’allegato al D.M. n. 488 del 1997, in attuazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990: tra bando e approvazione della graduatoria sono decorsi cinque anni, un mese e venti giorni, a fronte del termine di 780 giorni; tra graduatoria e nomina in ruolo un anno e otto mesi, a fronte dei 120 giorni previsti.
È pertanto affermato il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, commisurato alle differenze stipendiali, con interessi legali e rivalutazione. Il danno non patrimoniale da danno reputazionale è invece disatteso: la mera inerzia amministrativa non ha valenza screditante, e l’art. 2059 c.c. ne consente il ristoro solo nei casi previsti dalla legge, in presenza di lesione di diritti fondamentali o di reato, evenienze qui non configurabili. La pretesa è inoltre priva di allegazione probatoria.
Il Collegio accoglie quindi l’appello nei limiti indicati e, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ordina al Ministero di proporre il pagamento della somma spettante entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il doppio grado.
Nota della Redazione
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