Permesso di soggiorno e reato ostativo irrilevante il legame con fratello maggiorenne (Cons. Stato n. 452 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il richiamo al bilanciamento con i legami familiari affermato dalla Corte costituzionale n. 202 del 2013 opera esclusivamente per i rapporti tassativamente elencati dall’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, tra i quali non rientra il fratello maggiorenne. La sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per un delitto contro la libertà sessuale integra il carattere ostativo previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Ove l’Amministrazione non si limiti a prendere atto della condanna, ma esprima un articolato giudizio di pericolosità sociale, la questione di legittimità costituzionale sull’automatismo è inammissibile per difetto di rilevanza. Tale giudizio discrezionale non è sindacabile nel merito, salvo il limite della manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al TAR Veneto il diniego opposto dalla Questura alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. A fondamento del provvedimento l’Amministrazione ha posto una condanna, con pena sospesa, riportata per un delitto contro la libertà sessuale commesso ai danni di una minorenne, e il conseguente giudizio di pericolosità sociale.

Il ricorrente ha dedotto la lieve entità del fatto e l’assenza di una valutazione concreta della propria situazione, in particolare del legame con il fratello presente in Italia. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il reato ostativo e comunque di estremo allarme sociale. Propone quindi appello, lamentando la mancata disamina del percorso di radicamento e proponendo in via subordinata questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla verifica del primo motivo. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 202 del 2013 è giudicato inconferente: quella pronuncia opera sui legami familiari indicati tassativamente dall’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 in tema di ricongiungimento, tra i quali non è ricompreso il fratello maggiorenne. Il Collegio richiama sul punto la propria giurisprudenza (Cons. Stato n. 4390 del 2020; n. 3751 del 2018) e conferma la valutazione del primo giudice sull’assenza di legami familiari rilevanti.

Accertato il carattere ostativo della sentenza ex art. 444 c.p.p., la Corte rileva che l’unica censura residua è quella di costituzionalità, riferita all’estensione dell’automatismo all’ipotesi lieve dell’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. La questione è però inammissibile per difetto di rilevanza: dal diniego impugnato emerge che l’Amministrazione non si è limitata a prendere atto della condanna, ma ha espresso un articolato giudizio di pericolosità sociale, fondato sulla gravità dei fatti, commessi in danno di minore, sull’allarme sociale suscitato e sul mancato inserimento nel tessuto sociale.

Tale giudizio, censurato con la seconda subcensura del primo motivo, non è manifestamente irragionevole, in ragione dell’ampia discrezionalità che connota le valutazioni amministrative in materia. Il sindacato del giudice amministrativo resta quindi nei limiti della ragionevolezza e non si estende al merito della scelta.

L’appello è respinto e la sentenza di prime cure confermata. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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