Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 776 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza della pubblica amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del titolo. Il decorso del termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996 e la mancata opposizione di ragioni ostative da parte dell’amministrazione, costituita solo formalmente, fondano l’accoglimento del ricorso. All’inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento consegue la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore e adotta ogni atto necessario all’esecuzione. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, è stato dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. L’amministrazione è stata condannata all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione, ma il giudicato è rimasto ineseguito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del giudizio è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta pertanto integrata.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato quindi accolto e dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, anche avvalendosi di un funzionario delegato.
È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso. L’amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento degli importi liquidati, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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