Ottemperanza al giudicato e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1880 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la conformità del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. L’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato: egli può delegare l’incarico a qualunque dirigente o funzionario, anche di altro Dipartimento, e impiegare qualsiasi capitolo di spesa disponibile, ivi compresi fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso del commissario, se dirigente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. L’accertata serialità dell’inottemperanza giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali e rivalutazione.

Il titolo era stato pubblicato e notificato a mezzo PEC il 28.05.2025 e non era stato impugnato. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inottemperanza. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8 del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica è avvenuta presso il domicilio reale dell’Amministrazione.

Alla data del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non essendovi contestazione sull’inerzia, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega. Il passaggio più rilevante concerne l’ampiezza di tale facoltà: l’esercizio del potere commissariale non è circoscritto alle ordinarie attribuzioni del delegato. La delega può essere conferita a qualunque dirigente o funzionario, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno delle competenze. La ratio è impedire che le modifiche degli assetti organizzativi dell’amministrazione già inadempiente diventino un ulteriore motivo di ritardo.

Quanto ai mezzi, il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio scolastico regionale destinati allo scopo, ovvero qualsiasi altro capitolo disponibile scelto secondo buona amministrazione, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Rilevata la dimensione sistemica dell’inottemperanza sulle condanne relative al compenso accessorio dei docenti precari, il Collegio ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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