Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 565 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario del lavoro, il giudice amministrativo accerta la mancata integrale esecuzione della sentenza di condanna e nomina commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. L’ottemperanza parziale, limitata al pagamento delle spese legali, non esaurisce l’obbligo di conformazione, permanendo l’inerzia sull’adempimento del giudicato in punto di capitale e interessi. La nomina può essere affidata a un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega, senza liquidazione di compenso commissariale in ragione dell’inserimento funzionale del soggetto nella struttura. La condanna alle spese segue la soccombenza dell’amministrazione inerte, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 208/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi e alla rivalutazione, secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016. La sentenza, notificata al Ministero il 4 novembre 2024, era passata in giudicato.
Con la stessa nota il ricorrente aveva inoltrato formale richiesta di pagamento all’Ufficio Scolastico Provinciale. L’amministrazione aveva corrisposto le sole spese legali in favore del procuratore antistatario, lasciando ineseguito il resto. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la condanna all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito l’accertamento contenuto nella sentenza del giudice del lavoro e ne ha verificato l’idoneità a costituire titolo per l’ottemperanza, invocata ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il giudicato era integralmente formato e non contestato nella sua esistenza, residuando soltanto la fase esecutiva.
Sul piano dell’adempimento, il TAR ha rilevato che l’amministrazione aveva eseguito solo la parte della condanna relativa alle spese di lite, mentre restava ineseguita quella sul capitale e sugli accessori. L’ottemperanza parziale, ha osservato il Collegio, non equivale a esecuzione: l’obbligo di conformazione impone l’integrale soddisfazione del diritto accertato, senza che la condotta dilatoria o il mero sollecito interno possano esaurirlo.
Alla camera di consiglio, la difesa dell’amministrazione ha riferito di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una definizione bonaria della controversia. Il Collegio ne ha tratto conferma della persistenza dell’inerzia e dell’attualità dell’interesse del ricorrente alla tutela sostitutiva.
Ha quindi accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio. Ha assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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