Frazionamento di impianto fotovoltaico e decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 7767 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce principio generale dell’ordinamento, declinazione del divieto di abuso del diritto, positivizzato dall’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011. Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti riconducibili al medesimo soggetto responsabile e localizzati sulla medesima particella catastale o su particelle contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa. Il richiamo allo specifico subalterno contenuto nelle regole applicative non ha valenza derogatoria rispetto alla rilevanza della particella fissata dal decreto, potendo le linee guida contenere solo previsioni di dettaglio. Il provvedimento di decadenza del GSE per dichiarazioni non veritiere è atto dovuto e vincolato, non riconducibile al paradigma dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società appellante, subentrata al titolare di un’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico di rilevante potenza, presentava istanza di iscrizione dei sotto-campi al registro dei grandi impianti del Quarto Conto Energia. Dalla graduatoria nessuno risultava in posizione utile. Dopo aver modificato i preventivi di connessione, la società presentava al GSE istanze di ammissione agli incentivi per quattordici impianti di potenza inferiore a 1 MW, ciascuno con punto di connessione distinto e collocazione su subalterno separato. Il Gestore accoglieva le richieste e ammetteva l’impianto oggetto di causa alle tariffe incentivanti.
A distanza di circa due anni, all’esito di un sopralluogo e di un procedimento di verifica, il GSE disponeva la decadenza dagli incentivi e il recupero integrale delle somme erogate, rilevando la non veridicità di un documento di trasporto e il frazionamento artificioso di un impianto unitario. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; la società proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello su tutti i motivi. Sul primo, relativo alla contestata data di consegna della cabina inverter, il Collegio rileva l’aspecificità della censura, che non contrasta i puntuali rilievi del primo giudice e si fonda su affermazioni congetturali. Richiamando Cons. Stato n. 4292 del 2025 e n. 943 del 2025, si esclude la configurabilità del c.d. falso innocuo: la veridicità delle dichiarazioni è valore oggettivo, e il provvedimento di decadenza è atto dovuto in presenza di dichiarazioni non veritiere.
Il nucleo della decisione riguarda la portata dell’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011. La norma introduce una fictio di unicità degli impianti riconducibili al medesimo soggetto responsabile e localizzati su particella catastale o particelle contigue, con la finalità di impedire che i grandi impianti accedano al regime dei piccoli impianti, privo di limiti di costo. La fattispecie concreta corrisponde integralmente alla previsione, il che basta a fondare la legittimità del provvedimento, rendendo superfluo il richiamo al principio generale.
Il Collegio ribadisce che il divieto di frazionamento è declinazione del divieto di abuso del diritto, volto a impedire che il rispetto formale della legge si traduca in violazione sostanziale (richiamate Cons. Stato n. 7402 del 2023 e n. 2993 del 2022). Il potere del GSE di individuare ulteriori indici di frazionamento non è limitato dalle regole applicative.
Quanto al punto 3.8 delle regole applicative, che per gli impianti su edifici valorizza il subalterno, la Corte chiarisce che le linee guida possono contenere solo previsioni integrative o di dettaglio, non derogatorie rispetto alla rilevanza della particella fissata dal decreto. Sul piano probatorio, il frazionamento può desumersi da fatti gravi, precisi e concordanti: nella specie, contestualità delle richieste, contiguità degli impianti e identità del soggetto responsabile. Irrilevante è che il frazionamento sia avvenuto “alla luce del sole”, poiché le previsioni contrastano il fenomeno in sé.
Infine, sul terzo motivo, la Corte qualifica il potere del GSE come vincolato, sulla scorta di Adunanza Plenaria n. 18 del 2020: prima della novella del 2020 il Gestore poteva verificare i requisiti prescindendo dai limiti dell’art. 21-nonies. La natura di atto plurimotivato assorbe ogni ulteriore censura, compresa quella relativa al provvedimento di restituzione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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