Commissario ad acta per esecuzione della sentenza del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 3769 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato nei confronti della pubblica amministrazione. Accertato il rituale esperimento dell’azione e il perdurante inadempimento, incombe sull’amministrazione debitrice l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine stabilito e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario individuato in un dirigente dello stesso ente resistente non ha diritto ad alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato. La ricorrente ha lamentato che l’amministrazione non aveva provveduto ad accreditare la somma e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e rientra pertanto tra i titoli per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il rito di ottemperanza.

Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto dei termini: quello decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È stata inoltre documentata la notificazione della sentenza al Ministero resistente, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha dedotto l’inidoneità e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso il diritto del commissario a qualsiasi emolumento, poiché si tratta di un dirigente dello stesso Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale ha richiamato l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettata per i decreti ex legge Pinto ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, n. 1706 del 2024, TAR Campania, Napoli, n. 5142 del 2024 e TAR Sicilia, Palermo, n. 2621 del 2024. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 500,00 e distratte a favore del procuratore anticipatario. Il ricorso è stato accolto nei sensi di motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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