La carta elettronica del docente tra ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3772 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento è tenuta all’esecuzione, poiché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli secondo l’art. 2697 cod. civ.. Il termine dilatorio di centoventi giorni e il termine decennale vanno verificati d’ufficio ai sensi dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. La condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede un ritardo qualificato e non può fondarsi sul mero volume del contenzioso. All’inottemperanza il giudice nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi 1.500,00 euro. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e non era stato impugnato nei termini, come attestato dalla cancelleria.

La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., oltre agli interessi legali a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, dunque rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono stati ritenuti rispettati sia il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., sia il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., e risulta documentata la notificazione al Ministero all’indirizzo proprio, secondo l’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito il TAR ha rilevato che l’amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ha dimostrato l’idoneità dello stesso all’esecuzione né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha quindi applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Da ciò ha fatto discendere l’ordine di esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali è stato ricondotto al rilevante contenzioso insorto sulla medesima questione, anche per effetto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, con incidenza sulle capacità organizzative del Ministero. L’esecuzione di tali sentenze richiede peraltro un procedimento complesso, che coinvolge gli uffici territoriali per le spese e gli uffici centrali per la predisposizione della carta e l’assegnazione delle risorse, richiamando sul punto TAR Veneto, sez. I, n. 1950 del 29 ottobre 2025.

Per il caso di perdurante inottemperanza il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Ha escluso il compenso perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, richiamando TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese di lite sono state liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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