Revoca della patente per condanna penale: obbligatorio il bilanciamento degli interessi (TAR Molise n. 294 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito delle declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, pronunciate con le sentenze della Corte costituzionale nn. 22/2018, 24/2020 e 99/2020, la revoca prefettizia della patente di guida non costituisce più atto vincolato, ma espressione di un potere discrezionale di apprezzamento caso per caso. Il Prefetto è tenuto a svolgere una puntuale istruttoria e a operare un bilanciamento in concreto tra l’interesse pubblico alla revoca e l’interesse oppositivo del privato al mantenimento del titolo. È pertanto illegittimo, per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il provvedimento che si limiti a constatare l’esistenza della sentenza penale di condanna, senza valutare l’attualità della pericolosità sociale, la condotta successiva, le circostanze del caso e la complessiva situazione personale e familiare dell’interessato. In materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, a fronte dell’esercizio di un potere discrezionale che incide su una posizione di interesse legittimo.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale, poi confermata in appello, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per un fatto risalente al luglio 2020. Sulla base della condanna definitiva, la Compagnia dei Carabinieri competente segnalava l’interessato alla Prefettura, chiedendo la revoca della patente ai sensi dell’art. 120 d.lgs. n. 285/1992.

Esaurita la fase procedimentale, con comunicazione di avvio e assegnazione del termine di dieci giorni per le memorie, la Prefettura adottava il decreto di revoca della patente di categoria B e di ogni altra patente in possesso dell’interessato. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione. L’Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione e, in subordine, l’infondatezza. Con ordinanza cautelare il Tribunale sospendeva l’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui prevedeva che il Prefetto “provvede”, anziché “può provvedere”, alla revoca, è venuta meno l’automaticità dell’esercizio del potere. Non trattandosi più di atto vincolato, in capo al Prefetto residua un potere di apprezzamento discrezionale caso per caso, a fronte del quale il privato è titolare di un interesse legittimo. La controversia appartiene dunque al giudice amministrativo.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale richiama le coordinate ermeneutiche elaborate dal Cons. Stato, sez. III, n. 8599 del 2023 e n. 8320 del 2023: dalle declaratorie di illegittimità costituzionale discende il superamento dell’automatismo tra condanna penale e revoca, e l’Amministrazione deve operare un bilanciamento in concreto dei plurimi interessi coinvolti.

La ponderazione deve tener conto, oltre che della pronuncia di condanna, della condotta successiva, delle circostanze del caso concreto e della complessiva situazione personale dell’interessato, in particolare familiare e lavorativa. Occorre valutare se il mantenimento del titolo di guida possa aggravare una effettiva e persistente situazione di pericolosità sociale e se la revoca costituisca misura necessaria e opportuna.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato, pur richiamando la natura discrezionale del potere, si limita a constatare l’esistenza della sentenza definitiva di condanna e la titolarità della patente. Afferma soltanto di aver “riconosciuta la sussistenza delle condizioni” per la revoca, senza alcun giudizio di ponderazione comparativa. Manca ogni valutazione sulla gravità del reato, sull’attualità della pericolosità, sulla distanza temporale del fatto, sul percorso riabilitativo e sui bisogni individuali cui la patente è strumentale.

La revoca risulta quindi motivata da una mera presunzione in astratto di pericolosità sociale, fondata sul solo richiamo alla condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso è perciò accolto e il decreto annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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