Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1835 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997. Ove l’Amministrazione non abbia ancora dato esecuzione al dictum, il giudice ordina la conformazione integrale al giudicato entro un termine perentorio. Alla perdurante inerzia consegue la nomina sin d’ora del commissario ad acta, quale strumento di effettività della tutela esecutiva. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Una docente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro per il riconoscimento del diritto all’indennità Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e del DPCM 23.09.2015, oltre alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 15.03.2001.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, con sentenza n. 8/2024 del 03.01.2024, ha dichiarato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2018-2019 al 2022-2023, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la somma complessiva di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, e al pagamento di € 1.928,29 a titolo di retribuzione professionale, con spese di lite. Il titolo è stato notificato in data 19.04.2024 e la cancelleria ha attestato il passaggio in giudicato in data 18.12.2024. Non avendo l’Amministrazione provveduto, la ricorrente ha promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il titolo esecutivo è inoltre assistito dall’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pisa. Sussistono dunque i presupposti processuali dell’azione esecutiva.
Nel merito il ricorso è fondato. Il giudice amministrativo, investito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. La statuizione copre la sorte capitale riconosciuta dal giudice del lavoro.
Il Collegio non si limita all’ordine di esecuzione, ma appresta lo strumento di tutela per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Alla scadenza del termine assegnato nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La nomina preventiva risponde all’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Il Ministero è condannato al pagamento di € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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