Onere della prova dell’avvenuta esecuzione della sentenza del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 16273 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il processo è di carattere meramente esecutivo e si limita all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, incombe sull’amministrazione l’onere di chiarire la corretta esecuzione del titolo, secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore. Il silenzio dell’amministrazione giustifica l’accoglimento della pretesa del creditore e la condanna a provvedere. L’ottemperanza del Ministero costituisce presupposto essenziale per gli adempimenti previdenziali dell’Inps, che opera sulla base della ricostruzione di carriera effettuata dall’amministrazione datrice.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 4525/2024, pubblicata il 16.04.2024 e non impugnata. Quel provvedimento aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in forza di contratti a termine negli anni 2018-2019, condannando il Ministero al pagamento di € 1.534,50 oltre accessori e alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’Inps, con compensazione delle spese tra ricorrente e Istituto.

La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie alla conformazione al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti. L’Inps ha evidenziato che la regolarizzazione contributiva presuppone la ricostruzione di carriera effettuata dall’amministrazione datrice di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato l’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti equiparati, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il Collegio ha qualificato il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro come di carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato, senza possibilità di integrazione né di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. Sul punto ha richiamato TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 5191/2026.

Passando al merito, il Tribunale ha rilevato che, a fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella sentenza. Da ciò ha fatto derivare l’accoglimento della pretesa, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamando TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 22876/2025.

Ne è conseguita la condanna del Ministero a provvedere. Il Collegio ha inoltre condiviso la posizione dell’Inps, secondo cui l’ottemperanza del Ministero è essenziale ai fini degli adempimenti dell’Istituto in materia previdenziale: la regolarizzazione contributiva presuppone la ricostruzione di carriera che solo l’amministrazione datrice può effettuare.

In caso di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, individuato nel Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia. Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per le penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta della ricorrente. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero nella misura di € 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario, e compensate nei rapporti con l’Inps.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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