Il termine semestrale per l’ottemperanza al decreto ex legge Pinto (TAR Puglia n. 40 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata; la sua mancata opposizione lo rende titolo idoneo all’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice ordina l’integrale esecuzione del giudicato. All’amministrazione è assegnato un termine di novanta giorni, con nomina, per il caso di inerzia, di un commissario ad acta. A quest’ultimo non spetta alcun compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate per l’irragionevole durata del processo presupposto. Il decreto, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’amministrazione in due occasioni.

Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente, dopo aver trasmesso la dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme e la modalità prescelta, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. La regolarità del ricorso è confermata perché il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto.

Il giudice verifica poi i presupposti temporali dell’ottemperanza. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo. La ricorrente ha inoltre rispettato l’onere dichiarativo imposto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, attestando con dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione.

Nel merito il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, corrispondendo tutte le somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento è fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inerzia viene nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Al commissario non è dovuto compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti e dell’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Segue la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per la richiesta delle copie esecutive e della certificazione di passaggio in giudicato, in linea con i precedenti richiamati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017; TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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