Punteggio anzianità su attrazione riclassificata e affidamento incolpevole (TAR Sardegna n. 446 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento ad evidenza pubblica per l’assegnazione di suolo pubblico agli esercenti di spettacolo viaggiante è legittima la condotta dell’amministrazione che, nella formazione della graduatoria, tiene distinte le diverse tipologie di attrazione sulla base della classificazione risultante dalle targhette ministeriali di identificazione e dei riferimenti normativi. Il punteggio premiale collegato all’anzianità di presenza alla manifestazione si riferisce alla specifica attrazione per cui si presenta istanza e non può essere trasferito a una tipologia diversa. Il legittimo affidamento non può fondarsi su un eventuale errore della P.A., perché l’errore è contrario alla legge e la stessa amministrazione non è vincolata dal proprio errore. Ne deriva che non sussiste disparità di trattamento quando la classificazione di tutte le attrazioni avvenga secondo il criterio uniforme fissato dal regolamento comunale.
Il Fatto
Due ditte individuali operanti nel settore dello spettacolo viaggiante partecipavano alla procedura indetta dal Comune di Decimomannu per l’assegnazione delle aree pubbliche in occasione della Sagra di Santa Greca del 2024. Il bando recepiva il regolamento comunale che fissava i criteri di attribuzione del punteggio.
I ricorrenti si dolevano di aver ottenuto zero punti per l’attrazione “tiro turaccioli“, lamentando che negli anni precedenti la stessa attrazione era stata classificata come “tiro aria compressa” e che la nuova classificazione aveva azzerato il punteggio di anzianità maturato. Dopo l’infruttuoso esito delle controdeduzioni procedimentali, impugnavano le determinazioni di approvazione della graduatoria provvisoria, definitiva e definitiva rettificata, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione del regolamento e del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito del Comune, ma le ritiene superabili in forza del principio della ragione più liquida: l’infondatezza nel merito esime dall’esame delle questioni processuali. Osserva comunque come la determinazione rettificata abbia riaperto i termini e come l’interesse al ricorso si radichi nel timore dell’effetto espansivo della mancata valorizzazione dell’anzianità anche per le annualità future.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti dimostra che le graduatorie hanno sempre distinto le due attrazioni: nella graduatoria del 2011 i ricorrenti ottenevano punti per il “tiro aria compressa”, mentre la sola ricorrente Minnai figurava anche per il “tiro turaccioli”. Anche l’elenco delle attività di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968 tiene separate le due tipologie, sicché l’operato dell’ente è coerente con la pregressa prassi.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’inserimento nella graduatoria “tiro turaccioli” è coerente con la domanda presentata, con le targhette ministeriali e con le dichiarazioni rese in fase procedimentale, che richiamano l’impiego di pallini in plastica. Il corredo motivazionale dell’amministrazione risulta lineare, poiché sarebbe ingiustificato attribuire il punteggio premiale maturato su una differente attrazione. I ricorrenti non hanno dimostrato né l’identità dell’attrazione, né l’identità delle domande pregresse.
Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude la lesione del legittimo affidamento: esso non può fondarsi su un errore della P.A., che non è vincolata al proprio errore e non può consolidare vantaggi indebiti in contrasto con il principio meritocratico. Non emerge neppure disparità di trattamento, poiché la classificazione è avvenuta per tutte le attrazioni secondo il criterio dell’art. 12 del regolamento approvato con la delibera n. 22/2024, non impugnato, e nessuna specifica contestazione è stata mossa sul punto ad altri concorrenti.
Il ricorso è quindi respinto. La particolarità della vicenda induce il Collegio a compensare integralmente le spese di lite.
Nota della Redazione
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