Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 2010 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il diritto di credito azionato non ha dimensione costitutiva: la sua esatta misura discende dal titolo giudiziale, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. I conteggi prodotti dal creditore su capitale residuo, interessi e decorrenza non sono pertanto vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare la loro esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge, in particolare gli artt. 1282 e seguenti cod. civ.. L’azione esecutiva nei confronti delle Amministrazioni dello Stato presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna un termine per il pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. Il parziale soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del creditore soddisfatto, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm..
Il Fatto
Due docenti avevano ottenuto dal Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, il contributo per la formazione: nominali euro 1.000,00 a una ricorrente e euro 1.500,00 all’altra. Il titolo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato.
L’Amministrazione non aveva eseguito. Le creditrici hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Nel corso del giudizio il Ministero ha pagato la prima ricorrente; è rimasto l’interesse della seconda a una decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: la pretesa si fonda su una decisione avente valore ed efficacia di giudicato, azionabile nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. La documentazione prodotta sorregge la domanda e l’Ente debitore non l’ha adeguatamente contrastata. Quanto alla ricorrente già soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., non essendovi più interesse a una pronuncia sul punto.
Segue un passaggio di rilievo generale. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve a consentirne il soddisfacimento. La dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi occorre verificare l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1283 e seguenti cod. civ..
Il Collegio verifica poi la condizione di procedibilità dell’azione esecutiva. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di tale intervallo per eseguire i provvedimenti che impongono pagamenti in denaro, prima che possa avviarsi il recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto per la posizione residua, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il pagamento comprende le somme del titolo, dedotti i versamenti intervenuti, gli accessori di legge maturati e dovuti, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione, oltre agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, sempre nei limiti del titolo e della legge.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore e provvederà entro sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. Nessun compenso è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate secondo la Tabella n. 21 del D.M. n. 55/2014 e distratte ai difensori antistatari ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 cod. proc. amm.. Il Collegio dispone infine la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese