Proprietario senza legittimazione contro ordinanza sindacale al concessionario del pozzo (TAR Lazio n. 213 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario del fondo sul quale insiste un pozzo, che abbia concesso in locazione il terreno e il godimento della captazione a un terzo, non è legittimato a impugnare l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che impone l’accesso al pozzo per il prelievo di campioni d’acqua. Destinatario del provvedimento è, infatti, il soggetto che dispone materialmente e giuridicamente della fonte di captazione e che è titolare della relativa concessione di derivazione. La qualità di proprietario del fondo non attribuisce di per sé la titolarità dell’interesse sostanziale inciso dal comando amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un pozzo sito nel territorio comunale, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco ha ordinato ai soggetti aventi la disponibilità dei pozzi privati di consentire al gestore del servizio idrico integrato l’accesso ai terreni per il prelievo di campioni d’acqua, sotto la vigilanza dell’ASL competente. Il provvedimento è stato adottato per verificare la qualità della risorsa idrica sotterranea, nell’ambito della soluzione pubblica della complessa vicenda delle derivazioni.
L’ordinanza non è stata notificata al ricorrente, bensì alla coniuge, titolare del contratto di locazione del terreno e del godimento del pozzo, nonché destinataria della concessione provinciale di derivazione. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 50-54 T.U.E.L. e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, difetto dei presupposti di urgenza, assenza di termine di durata e incompetenza del Sindaco. Il Comune ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sull’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, ritenendola fondata. L’ordinanza impugnata ha come destinatari i soggetti proprietari o aventi disponibilità dei pozzi privati dai quali viene attinta l’acqua ad uso proprio e di terzi. Per il pozzo in questione, essa è stata notificata alla coniuge del ricorrente, in qualità di soggetto avente la disponibilità del bene.
Il Tribunale qualifica il rapporto in termini di locazione: con contratto del 1° gennaio 2003 il ricorrente ha concesso in locazione il terreno e il godimento del pozzo. Su tale titolo la Provincia ha rilasciato l’autorizzazione per l’estrazione dell’acqua alla ditta facente capo alla locataria, e non al ricorrente. Ne deriva che destinatario del comando di consentire il prelievo e l’esame delle acque non può che essere il soggetto che gestisce e dispone materialmente e giuridicamente del pozzo.
Il Collegio esclude quindi che il proprietario del fondo, coniuge della locataria, possa opporsi al provvedimento sindacale. L’ordinanza ha come destinatari i titolari delle concessioni per l’utilizzo dei pozzi, quali soggetti nella piena disponibilità degli stessi e dell’area in cui sono posti. La titolarità del diritto di proprietà sul fondo non coincide con la titolarità dell’interesse sostanziale inciso dal provvedimento.
Accertato il difetto di legittimazione, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, lett. b, cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate tra le parti per giustificati motivi. La Corte non esamina nel merito i motivi di gravame, assorbiti dalla pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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