SCIA inefficace in zona vincolata e approccio globale all’abuso edilizio (TAR Sicilia n. 3958 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA non consolida alcun effetto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, poiché l’intervento resta subordinato al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalla normativa di settore. Il decorso del termine di trenta giorni di cui all’art. 19, terzo comma, legge n. 241/1990 non preclude quindi al Comune l’esercizio del potere repressivo, senza necessità di previa autotutela a norma dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. In materia di abuso edilizio va seguito un approccio globale e non atomistico, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere, nel loro contestuale impatto e nelle reciproche interazioni. Irrilevante è la circostanza che i singoli manufatti, isolatamente considerati, rientrino tra gli interventi di edilizia libera.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un immobile per civile abitazione e di un limitrofo lotto nel territorio del Comune di Scicli, realizzava una serie di interventi: opere di terrazzamento del terreno in pendio, una vasca piscina prefabbricata, due pedane gradinate in legno, un locale tecnico destinato a impianti, la sistemazione dei piani di calpestio interni e un parapetto in vetro. Il Comune, ritenuta l’assenza di titolo autorizzativo, ingiungeva la demolizione con ordinanza n. 263 del 24.07.2023.

La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia. Il Comune non si costituiva. La causa subiva un rinvio in attesa della definizione del giudizio d’appello davanti al C.G.A.R.S. relativo a una precedente sentenza dello stesso TAR, concernente precedenti ordini di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il terzo motivo, con cui la società sosteneva che l’efficacia consolidata della SCIA del 21.07.2022 avrebbe impedito l’adozione di un provvedimento repressivo senza previa autotutela. Il richiamo è all’art. 19, terzo comma, legge n. 241/1990 e ai canoni dell’art. 21 legge n. 241/1990.

La censura non è accolta. Il comma 8 dell’art. 10 legge reg. n. 16/2016, che recepisce nell’ordinamento siciliano l’art. 22 d.P.R. n. 380/2001, subordina gli interventi su immobili vincolati al preventivo parere o autorizzazione. Poiché le opere ricadono in zona vincolata ex lettera a) dell’art. 15 legge reg. n. 76/1978 e non risulta alcun atto di assenso della Soprintendenza riferito specificamente ad esse, le SCIA non hanno mai potuto consolidarsi né precludere il potere repressivo.

Il Collegio reputa inconferente il parere favorevole prodotto, perché riferito a una variante diversa e privo dell’allegato progetto. Passando al merito dei primi due motivi, il TAR rileva che, secondo la sentenza n. 482/2024 del C.G.A.R.S., l’intervento nel suo complesso è ormai incontrovertibilmente abusivo, salvo l’apertura circolare nell’aggetto sul lato Nord. Irrilevante diventa quindi la qualificazione dei singoli manufatti come edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001: vale il principio dell’approccio globale e non atomistico, affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Nemmeno la pendenza della questione di legittimità costituzionale sulla norma regionale, prospettata con ordinanza n. 364/2024 del C.G.A.R.S., incide sulla decisione: essa concerne interventi eseguiti nell’intervallo tra l’entrata in vigore della legge e la sua interpretazione autentica, mentre le opere in esame risalgono al 2021. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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