L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro si estende alla nomina del commissario (TAR Marche n. 470 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ne dispone l’esecuzione integrale, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine e su istanza del creditore, assume le funzioni il commissario ad acta già nominato in sentenza. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. si giustifica quando la sola nomina del commissario svolge funzione acceleratoria e non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La condanna alle spese presuppone l’accertato inadempimento al momento della proposizione del ricorso e segue la distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente, docente, a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Ritenendo non eseguito il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, condizione richiesta per l’esperibilità del rimedio ottemperanze.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risultava eseguito e l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
È stato invece rigettato l’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il TAR non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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