VIA e sopravvenuto difetto di interesse: legittimità del diniego e profili risarcitori (TAR Marche n. 465 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un parere negativo di valutazione di impatto ambientale, divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse del proponente in conseguenza di sopravvenute disposizioni che hanno reso economicamente insostenibile il progetto, deve essere esaminato nel merito incidenter tantum ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. ove siano state proposte domande risarcitorie. In sede di riedizione del potere imposta dal giudicato, l’amministrazione non è vincolata ai soli accertamenti già compiuti, ben potendo svolgere nuovi approfondimenti istruttori e acquisire elementi sopravvenuti. Il rispetto dei limiti di legge alle emissioni è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della compatibilità ambientale. il diniego, basato su profili ostativi non del tutto superati, in applicazione del principio di precauzione, è legittimo.
Il Fatto
Le società ricorrenti chiedevano l’annullamento della determinazione con cui il Settore Ambiente della Provincia di Fermo, in esecuzione di pregresse pronunce del giudice amministrativo, ha espresso un giudizio di compatibilità ambientale negativo su un progetto di centrale a biomasse in località Campiglione. L’atto impugnato rappresentava il terzo diniego dopo quelli annullati in precedenza dal TAR e, in parte, confermati dal Consiglio di Stato.
Nel corso del procedimento di riesame il proponente aveva reso noto che, per effetto di sopravvenute disposizioni ministeriali in materia di tariffe incentivanti, la sostenibilità economico-finanziaria del progetto era venuta meno. Il ricorso veniva comunque coltivato in vista delle connesse domande risarcitorie proposte con distinti gravami, decisi in pari data.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria espressi nella sentenza n. 8 del 2022, rileva che l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. impone ugualmente l’esame incidenter tantum delle censure, in ragione delle domande risarcitorie pendenti.
Vengono respinte le eccezioni di improcedibilità sollevate dalla Provincia e dal Comune. Queste presupponevano l’irrealizzabilità del progetto per contrasto con il regolamento di igiene comunale; il Collegio le ritiene fallaci, perché in assenza del sopravvenuto decreto ministeriale il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare nel merito il relativo gravame, con esito non pronosticabile ex post.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il perimetro del giudicato. La sentenza del Consiglio di Stato n. 880/2015 aveva ritenuto che il primo giudice avesse sconfinato nel merito, indicando alla Provincia il contenuto del provvedimento. Da ciò deriva che in sede di riesame le amministrazioni potevano estendere gli approfondimenti istruttori, non essendo vero che nel procedimento originario fossero stati esaminati tutti i profili. Ne consegue l’infondatezza delle censure sulla preclusione istruttoria e sulla violazione dei principi di buona fede, affidamento e divieto di aggravamento.
Il Collegio passa poi all’esame dei profili tecnici, incentrati sul parere dell’agenzia regionale per l’ambiente. Rileva che il rispetto dei limiti di legge è condizione necessaria ma non sufficiente, come chiarito dalla sentenza n. 880/2015, e che la relazione sulla qualità dell’aria del 2013 costituiva elemento legittimamente acquisibile. Le contestazioni delle ricorrenti sui parametri emissivi, anche alla luce del rapporto informativo dell’agenzia, non risultano del tutto fondate. Assume rilievo la circostanza che nel procedimento originario non fosse stata adeguatamente comprovata la popolazione esposta, elemento poi approfondito con uno studio che ha quantificato in circa 50.000 abitanti la popolazione interessata, e che fosse sopravvenuta l’apertura di una ulteriore struttura sanitaria sensibile.
All’esito del secondo riesame sono dunque emersi profili ostativi non del tutto superati dal proponente, i quali, anche alla luce del principio di precauzione, giustificano il parere negativo finale. Il Tribunale dichiara pertanto la legittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e compensa le spese per la complessità tecnica della vicenda.
Nota della Redazione
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