Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per inerzia (TAR Sicilia n. 1657 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone un titolo giudiziale non impugnato, ritualmente notificato all’amministrazione e divenuto definitivo, nonché l’inerzia dell’ente obbligato oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 L. n. 669/1996. L’amministrazione che non provi, secondo il proprio onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, è tenuta all’adempimento. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo, ordina il pagamento delle somme entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di delega e autorizzazione alle modifiche di bilancio necessarie. L’accoglimento dell’azione di ottemperanza consegue alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza all’ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. con cui il Tribunale ha condannato il Ministero della Salute al pagamento di una somma di denaro in suo favore, oltre interessi legali e spese di lite per il giudizio di merito e per quello di istruzione sommaria.
Il provvedimento viene notificato all’amministrazione, che tuttavia non dà esecuzione. Il ricorrente adisce quindi il TAR per ottenere l’esecuzione del titolo. Il Ministero si costituisce depositando documentazione; l’azienda sanitaria intimata non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato non è stato impugnato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. n. 669/1996. Il quadro processuale è dunque completo.
Il passaggio centrale riguarda l’onere probatorio. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. L’inerzia resta quindi accertata e, con essa, la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Accertato l’obbligo, il Tribunale lo dichiara e ordina all’amministrazione convenuta di dare esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme indicate, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Il termine è funzionale a consentire l’adempimento spontaneo prima dell’intervento sostitutivo.
Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura del ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. È prevista l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, con esonero di responsabilità del TAR quanto al suo utilizzo.
Il Tribunale conferma infine l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta con decreto, e liquida le spese di lite secondo soccombenza. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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