Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e prova dell’adempimento (TAR Campania n. 1682 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione che si costituisca in giudizio solo formalmente e non alleghi né dimostri l’avvenuto adempimento non può sottrarsi all’esecuzione. L’onere della prova dell’adempimento grava infatti sull’amministrazione debitrice, secondo il principio generale che regola l’esecuzione delle obbligazioni. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inottemperanza, dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta, assegnando termini per l’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale Ordinario di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di 500,00 euro.

La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione nel marzo 2025, con decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Il Ministero si costituisce con atto di stile e non dimostra l’avvenuto pagamento. La ricorrente rinuncia alla domanda di penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare due profili di regolarità del ricorso, emersi da un’ordinanza collegiale istruttoria. Il difensore aveva depositato il ricorso indicando un nominativo non corrispondente alla parte del giudizio civile e richiamando nel corpo del ricorso un provvedimento diverso da quello allegato. Ritenute le discrasie un mero errore materiale, e considerata l’avvenuta difesa in giudizio dell’amministrazione, il Tribunale reputa sanato il vizio.

Nel merito, il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. È inoltre ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni di completare le procedure di esecuzione entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che prima di tale termine il creditore possa procedere ad esecuzione forzata.

Passando al merito, il Collegio rileva che non risulta che le statuizioni della decisione, correttamente notificata e passata in giudicato, abbiano ricevuto esecuzione. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Tribunale richiama il proprio orientamento (TAR Campania, Salerno, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1997) e, in tema di onere della prova dell’adempimento, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30 ottobre 2001, n. 13533).

Ne consegue l’accoglimento della domanda: è dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad idoneo funzionario e termine di ulteriori sessanta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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