Carta docente ai supplenti e astreinte negata per crisi di finanza pubblica (TAR Campania n. 1680 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta il passaggio in giudicato del titolo, la notifica dello stesso all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Verificata la perdurante inesecuzione del dispositivo, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non è dovuta in via automatica: accanto al limite della manifesta iniquità opera quello autonomo delle altre ragioni ostative, e la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono giustificare, in concreto, la mancata condanna.

Il Fatto

La ricorrente, docente con incarichi di supplenza, ottiene dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosce il diritto di usufruire, con le modalità e le condizioni applicate ai docenti a tempo indeterminato, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La pronuncia condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta, con emissione di un buono elettronico di € 1.000,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria.

Notificato il titolo all’amministrazione e decorso il termine dilatorio dei centoventi giorni, senza alcun adempimento, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza ex art. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente un vizio nella notifica del ricorso all’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente e, con precedente ordinanza, dispone la rinnovazione della notifica. La parte vi provvede. L’amministrazione si costituisce senza svolgere difese.

Nel merito, il Tribunale verifica la sussistenza delle condizioni dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria; la notifica del titolo è stata eseguita e il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è interamente decorso. L’amministrazione non fornisce alcuna prova dell’avvenuto riconoscimento della Carta ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il ricorso è pertanto accolto e il Ministero è ordinato a provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario dovrà allocare la somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e reperire materialmente le risorse. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Tribunale richiama la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen., n. 15/2014), secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale. Su questa base il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna, in linea con propri precedenti e con quelli del TAR Lazio e del TAR Campania citati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. La liquidazione tiene conto della serialità del contenzioso in materia di Carta docente e dei criteri indicati dal Consiglio di Stato per casi analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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