Atto di ottemperanza notificato ai Comuni estranei al giudicato: inammissibile (TAR Sicilia n. 3180 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un’Unione di comuni, l’Unione integra, ai sensi dell’art. 32, comma 1, T.U.E.L., un ente locale dotato di autonoma personalità giuridica e di autonomia patrimoniale; i Comuni che ne fanno parte conservano una personalità propria e terza rispetto ad essa. Ne deriva che il ricorso per ottemperanza notificato anche ai singoli Comuni partecipanti, estranei al giudizio definito dal titolo, è inammissibile per carenza di legittimazione passiva nei loro confronti, mentre resta ammissibile ed è fondato nei confronti dell’Unione, unica pubblica amministrazione gravata dal giudicato. In merito all’onere probatorio, il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del diritto e la scadenza del termine, allegando l’inadempimento, mentre sul debitore gravato dall’art. 2697, comma 2, cod. civ. incombe la prova del fatto estintivo.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo n. 296/2015, emesso dal Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e dichiarato esecutivo in via definitiva, l’Unione dei Comuni è stata condannata al pagamento in favore di un privato di una somma per causali di lavoro, oltre rivalutazione, interessi e spese.

A fronte del mancato pagamento, il creditore ha notificato il ricorso per ottemperanza sia all’Unione, tramite recapito del Comune che ne ospitava la sede, sia ai singoli Comuni partecipanti. La notificazione all’Unione non si era perfezionata. Con due successive ordinanze il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione, da eseguirsi presso gli unici Enti ancora aderenti, a seguito del recesso di uno di essi e della mancata variazione della sede statutaria. Il Comune receduto ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l’improcedibilità per il mancato decorso del termine dilatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione passiva. Richiamando l’art. 32, comma 1, T.U.E.L. e alcuni precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, sez. III, 10.04.2025, n. 1182 e TAR Piemonte, sez. I, 25.07.2013, n. 947, si afferma che l’Unione costituisce un nuovo ente locale, con organi propri, entrate proprie e bilancio autonomo, alimentato dalle quote associative dei Comuni.

Su questa base si esclude che i Comuni partecipanti possano essere considerati parti del giudizio definito dal titolo. Poiché l’art. 114, comma 1, c.p.a. impone la notificazione alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio presupposto, e la statuizione ingiuntiva è stata adottata esclusivamente verso l’Unione, il ricorso proposto anche contro i singoli Comuni è inammissibile per difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione degli stessi.

Quanto all’Unione, la Sezione ritiene la notificazione ritualmente eseguita. L’art. 4, comma 1, dello statuto individua la sede in un Comune designato dal Consiglio; il recesso di un ente non era stato seguito dalla modifica dell’atto costitutivo né dalla variazione della sede. La notificazione presso gli unici Comuni aderenti, a mezzo ufficiale giudiziario e pec, assicura pertanto la conoscenza legale del ricorso al destinatario. Sono inoltre rispettati il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il termine di prescrizione.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’Unione non ha eseguito il titolo e non ha dedotto alcuna giustificazione. In tema di onere della prova, il creditore deve solo provare la fonte del diritto e l’inadempimento, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo, come affermato, tra le altre, da TAR Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311. L’Ente, non costituitosi, ha rinunciato a tale prova. Il Collegio ordina quindi all’Unione di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, in caso di inutile decorso, un commissario ad acta con ulteriore termine di sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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