Carta docente ai supplenti precari e esecuzione del giudicato (TAR Molise n. 321 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza previsto dall’art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario del lavoro che abbiano accertato il diritto del docente supplente alla carta elettronica del docente. Il titolo giudiziale notificato in copia attestata conforme all’originale è idoneo all’esecuzione, non essendo più richiesta, dopo il 28 febbraio 2023, la spedizione in forma esecutiva per effetto delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione nel termine ultimativo e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 11/2025 del 16.01.2025 aveva accertato il diritto del ricorrente, docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, al beneficio della carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di € 1.000,00. Il Tribunale aveva fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha esteso la provvidenza ai supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Passata in giudicato la sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo i presupposti dell’azione, attestati dal passaggio in giudicato risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 16.06.2025 e dalla notifica del titolo all’Amministrazione, già avvenuta in data 20.01.2025 in copia conforme all’indirizzo PEC.

Su quest’ultimo punto il TAR ha richiamato le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: a decorrere dal 28 febbraio 2023 per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dal ricorrente sono pertanto adeguate.

Quanto alla tipologia del titolo, il Collegio ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario del lavoro rientri tra i titoli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione mediante il giudizio di ottemperanza, espressamente previsto dall’art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, corrispondendo la somma richiesta a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di provvedere all’adempimento nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e ha nominato fin d’ora, con facoltà di delega e senza compenso, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, da attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e a provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese, liquidate in € 450,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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