Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’adempimento della p.a. (TAR Sicilia n. 3329 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il riparto dell’onere probatorio segue il criterio dell’art. 2697 c.c.: il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione, ossia l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e divenuto definitivo e l’inutile decorso del termine dilatorio. Grava invece sull’amministrazione, che eccepisca l’estinzione del diritto o l’intervenuto adempimento, l’onere di dimostrarlo. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni e prove sull’esecuzione del giudicato, non integra alcuna difesa utile e lascia sussistere l’inadempimento, legittimando l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, sez. Lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per più anni scolastici, con conseguente condanna del Ministero all’attribuzione della somma di euro 1.500,00 oltre accessori.
La ricorrente ha dedotto che l’amministrazione non aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza, ritualmente notificata e divenuta definitiva, e ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con nomina di commissario ad acta e condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto pagamento. All’udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Il passaggio centrale riguarda il riparto dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Su tale base incombeva sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di quel fatto ovvero l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La difesa di mera forma resta quindi priva di effetto, perché non introduce alcun fatto estintivo da provare.
Il ricorso è stato perciò accolto, con ordine di integrale esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, e ha escluso per lo stesso alcun compenso, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e la relativa giurisprudenza amministrativa in materia di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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