Ottemperanza al giudicato: onere probatorio sull’Amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 3713 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la prova del fatto costitutivo del diritto azionato secondo l’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a. grava sul ricorrente, mentre i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Ne consegue che, dimostrata la sussistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto. La costituzione di mera forma, priva di allegazioni sull’adempimento, non assolve tale onere e determina l’accoglimento del ricorso. Il Commissario ad acta nominato non ha diritto a compenso quando l’incarico sia affidato a un dirigente della stessa Amministrazione resistente, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale desumibile dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
Con sentenza n. 4373/2023, pubblicata il 31 ottobre 2023, il Tribunale di Catania, sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto di un docente a percepire la retribuzione professionale di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo indicato in titolo, oltre accessori, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021.
La sentenza è stata notificata e non è stata impugnata, divenendo definitiva. L’Amministrazione non ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa dell’istante si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, che il termine di art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 è decorso e che non risulta alcun adempimento da parte dell’Amministrazione. I presupposti dell’ottemperanza sono quindi integrati.
La questione giuridica centrale attiene al riparto dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo l’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a., era l’Amministrazione a dover provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto.
Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La costituzione di mera forma resta priva di valore sul piano probatorio. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Quanto al compenso, il Tribunale esclude il diritto al ristoro richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia alle altre condanne pecuniarie, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata in motivazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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