Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 3714 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione, costituito dal titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo. Per converso, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato incombono su chi ha interesse a eccepirli. Ne consegue che l’amministrazione, ancorché costituitasi in giudizio, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto, non potendosi limitare a una costituzione di mera forma. Il giudice amministrativo accoglie quindi il ricorso e ordina l’integrale esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, n. 1704/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere a due ricorrenti il beneficio economico della “Carta elettronica” per l’aggiornamento professionale, pari a € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, e al pagamento delle relative somme.
La sentenza, ritualmente notificata, è passata in giudicato. Non avendo l’amministrazione dato spontanea esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento delle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. All’udienza camerale del 18 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso, sussistendo tutti i presupposti di legge per l’ottemperanza. La pretesa dei ricorrenti si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e definitivo, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 senza che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Collegio applica il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. I ricorrenti hanno fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Incombeva dunque sull’amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto. Il Ministero, sebbene costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto e non ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La costituzione di mera forma non vale a contrastare la pretesa esecutiva.
Il ricorso è quindi accolto e l’amministrazione è condannata a ottemperare integralmente al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, che provvederà al pagamento entro ulteriori sessanta giorni, previa richiesta di parte ricorrente.
Sul compenso del commissario, il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata nel provvedimento. Essendo nominato un dirigente dello stesso Ministero, nessun compenso è dovuto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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